Art. 6.
(Programmi di prima accoglienza e di intervento precoce a tutela delle persone che subiscono violenza).

      1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel Registro possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea e di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza.
      2. I programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e sociale di cui al comma 1 possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della persona che ha subìto violenza, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno degli eventuali figli a carico.
      3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione sociale nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e

 

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sociale sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.